La legge n. 220/2012 con l’articolo 11 aggiunge nel codice civile l’articolo 1136 bis il quale, oltre a dare disposizioni sul  contenuto ed esposizione del rendiconto condominiale specifica  inoltre che:

nei condomini con almeno 12 unità abitative, l’assemblea PUO’ (non obbligo ma facoltà) nominare un consiglio di condominio composto da almeno tre consiglieri.

Tale consiglio solitamente interagisce con l’amministratore per sole limitate e circoscritte funzioni, od anche  per reperire preventivi di società imprenditoriali necessarie allo svolgimento di lavori anche straordinari, (in questo periodo mi viene in mente ad esempio la ricerca dei preventivi delle società atte ad eseguire lo studio di fattibilità – e non solo – per la detrazione fiscale “superbonus 110%”)  ecc. ecc.

L’amministratore dal suo canto può anche decidere di non seguire le indicazioni del consiglio di condominio e soprattutto l’operato del consiglio di condominio non può mai sostituire le decisioni assembleari in quanto la sua funzione è meramente CONSULTIVA. Quindi ricerche e decisioni avanzate dai consiglieri per situazioni condominiali (preventivi, criteri di attribuzione spese, altro), non sono vincolanti per il condominio stesso; il consiglio di condominio non può sostituirsi alle decisioni dell’assemblea condominiale.

L’assemblea condominiale,  con   le maggioranze contemplate negli articoli del codice civile in materia di votazione, può ratificare l’operato del consiglio di condominio od anche no.

Ad avvalorare il ruolo  meramente consultivo del consiglio di condominio si è espressa anche la corte di Cassazione con sentenza del 15 marzo 2019 n. 7484.

Barbara Amm.re Pallotta ©