Particolarmente nelle grandi città;  molto affollate non solo da persone ma anche da autoveicoli,  sovente di proprietà personale e magari in numero anche superiore ad uno per famiglia, può verificarsi l’evento che, vi siano pochi parcheggi esterni o che quelli disponibili siano a pagamento o occupati od anche a sosta limitata.

Per conseguenza di tali circostanze molti  guidatori per necessità, acquistano box auto anche non facenti parte del proprio complesso abitativo, divenendo così proprietari di soli box.

La domanda che spesso tali nuovi proprietari rivolgono all’amministratore è questa:

HO SOLO IL BOX NON SONO PROPRIETARIO DI APPARTAMENTO PAGO LE SPESE DELL’ASCENSORE?”

Per fare luce a questa perplessità/domanda degli interessati bisogna fare riferimento agli articoli del codice civile 1123 (ripartizioni delle spese) e 1124 (manutenzione e sostituzione scale e ascensori):

l’articolo 1123 specifica  che “ le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio……… sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno ……Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno PUÒ farne……

l’articolo 1124 tratta nello specifico le modalità di ripartizione delle spese riguardanti le scale e gli ascensori e stabilisce che tali spese sono ripartite tra i condomini “……….per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale dell’altezza di ciascun piano dal suolo…..”

Ricordato ciò,

LA RISPOSTA AL QUESITO È LA SEGUENTE:

Quando i box sono parte integrante del complesso condominiale perché posti in area seminterrato, e nel seminterrato è presente il vano ascensore che permette di usufruire del servizio al fine di raggiungere la superficie, i proprietari di soli box sono condomini a tutti gli effetti e partecipano alle spese delle parti comuni condominiali in base ai loro millesimi di proprietà riportati nelle tabelle di ripartizione spese che usualmente sono allegate al regolamento di condominio e in VIRTÙ DELL’USO CHE QUESTI POSSONO FARNE (DELL’ASCENSORE).

Barbara Amm.re Pallotta ©